Avviso garanzia legale ed etichetta garanzia convenzionale armonizzati, di che si tratta?
Lo scorso 27 settembre 2026 è entrato in vigore nel nostro Paese il D.Lgs n.30/2026 (derivante dal Decreto attuativo UE 1960/2025) che tra le molte altre previsioni riguardanti il mondo del commercio, introduce l’obbligo di esporre un “Avviso armonizzato” a titolo di “Promemoria” per il consumatore, riguardante la Garanzia legale e una “Etichetta armonizzata” che in alcuni casi e con le stesse finalità, riguarda la Garanzia convenzionale gratuita.
Questo obbligo riguarda tutti i negozi ed e-commerce che vendono ai clienti consumatori dei beni di consumo non deperibili o consumabili come, ad esempio: elettrodomestici, computer, device ed anche vestiti, scarpe, accessori, occhiali, mobili, articoli sportivi, sigarette elettroniche, biciclette, moto e automobili.
Si tratta perciò di un riferimento preciso alla necessità di “trasparenza” che il mondo del commercio deve applicare sia alla Garanzia legale sia alla Garanzia convenzionale. Per chiarire meglio il concetto di Promemoria, il MIMIT ha messo a disposizione un avviso che i commercianti di beni di consumo dovranno necessariamente esporre/pubblicare (vedi immagine a destra), che ricorderà ai consumatori che sui prodotti che acquistano esiste una garanzia obbligatoria del venditore (quella Legale) e una garanzia facoltativa del produttore (quella Convenzionale).
Questa iniziativa assolve alla necessità di trasparenza e sostanzialmente ricorda che sia il commerciante che il produttore hanno tutta una serie di obblighi e di procedure aziendali di cui devono informare il consumatore per assolvere alle varie prescrizioni riguardo le garanzie previsti nell’articolato del Codice del Consumo.
Vediamo ora in breve che funzione hanno l’’Avviso armonizzato e l’Etichetta armonizzata.
Garanzia legale: l’Avviso armonizzato assolve uno specifico obbligo di trasparenza.
Il combinato disposto degli artt. 48, comma 1, lett. e), 49, comma 1, lett. n), e 65-ter, comma 1 del Codice del consumo, individua nell’Avviso armonizzato lo strumento per fornire il promemoria dell’esistenza della Garanzia legale e di alcuni dei suoi elementi caratterizzanti, la durata minima di 2 anni, i 4 rimedi previsti dal Codice, la poliedricità delle prove d’acquisto utilizzabili e la necessità di rivolgersi senza ritardi, al venditore. Pertanto, il suo corretto utilizzo assolve questo specifico obbligo, ma non tutti gli altri obblighi informativi e di trasparenza in capo al professionista.
L’Avviso (non dimenticando che è un Promemoria), richiama l’attenzione sulle regole sulla chiarezza delle informazioni e sul divieto di comunicazioni ingannevoli o omissioni rilevanti: art. 5, comma 3, e artt. 20–22 e tutte le previsioni di cui all’art. 128 e seguenti. L’esposizione dell’avviso non sana, per esempio, informazioni che confondono la garanzia legale con quella del produttore, o descrivono in modo ingannevole i diritti del consumatore, oppure omettono le varie prescrizioni presenti nel Codice.
L’informativa sulla Garanzia legale organica e dettagliata, perciò rimane lo strumento indicato dalla Legge per assicurare trasparenza ed esplicitare l’obbligatorietà dei singoli contenuti ulteriori previsti dal Codice del Consumo.
Garanzia convenzionale: l’etichetta non sostituisce le condizioni né la dichiarazione di garanzia.
L’Etichetta armonizzata GARAN relativa alla Garanzia convenzionale deve essere utilizzata dal Produttore quando offre una propria garanzia e ha come unica funzione quella di informare il consumatore che sul prodotto che vuole acquistare esiste anche un’altra garanzia rispetto a quella legale. La Garanzia convenzionale, quando esiste, deve essere visibile sul Contratto di vendita o sul prodotto stesso e questa è la funzione dell’Etichetta GARAN, ma quello che fa fede e descrive i contenuti della garanzia è la Dichiarazione di garanzia, che deve indicare tra l’altro, in linguaggio semplice e comprensibile:
- nome e indirizzo del garante;
- procedura per attivare la garanzia;
- beni coperti;
- condizioni della garanzia.
Deve inoltre essere redatta in italiano, con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. L’etichetta GARAN, da sola, non contiene questi elementi e perciò non sostituisce la dichiarazione.
Per cui, anche dal punto di vista di Garanteasy, ben venga questa iniziativa che punta ad obbligare i professionisti alla trasparenza, che impone di trattare l’argomento garanzia prima dell’acquisto a ribadire la necessità di informazione e di trasparenza, che poi andranno sostanziate, da parte del venditore, pubblicando una Informativa sulla Garanzia legale completa e trasparente e da parte del produttore, pubblicando una Dichiarazione di Garanzia convenzionale con le medesime caratteristiche.
L’esposizione dell’avviso fornito dal MIMIT (Uguale per tutto il territorio UE) rappresenta perciò un messaggio chiaro al consumatore “ Hai dei diritti, per cui informati su quali sono e come li puoi far valere”. Quello che non deve accadere, è che i professionisti si limitino a pubblicare l’annuncio fornito dal MIMIT, perchè esso non ha nulla a che vedere con il complesso degli obblighi, delle prescrizioni previsti dal Codice del consumo.
LE SANZIONI PREVISTA
La mancata esposizione dell’avviso armonizzato e, quando dovuta, dell’etichetta GARAN può comportare una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000.000 di euro, irrogata dall’AGCM. Non è prevista una multa fissa per ogni cartello mancante: l’importo viene determinato nel procedimento, considerando le circostanze della violazione.
COME DEVE ESSERE ESPOSTO O PUBBLICATO SUL SITO
L’avviso deve essere esposto o pubblicato dai venditori professionali di beni ai consumatori, dal 27 settembre 2026:
- Negozi fisici: esposizione visibile, ad esempio vicino alle casse, in formato almeno A4.
- Venditori online: pubblicazione visibile sul proprio sito di vendita, a colori.
- Produttori che vendono direttamente ai consumatori: stesso obbligo, perché operano anche come venditori.
L’avviso può essere scaricato a questo link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Legal_guarantee_notice_ITN.pdf
UFF. Legale Garanteasy
27 settembre 2026

