IL NUOVO CODICE DEL CONSUMO, VISTO DALLA PARTE DELLE PREROGATIVE DEL VENDITORE E DEL PRODUTTORE

Definizione di Produttore

Il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel  territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come  produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno  distintivo. 

Definizione di Venditore

Qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che  nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche  tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i  contratti di vendita, ivi compreso il fornitore di  piattaforme digitali se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua  attività e quale controparte contrattuale del consumatore anche per la fornitura di  contenuto digitale o di servizi digitali.

Rapporti BtoB

Il produttore che perfeziona la vendita di beni destinati ai consumatori con un altro professionista ovvero venditore finale è vincolato a fornire 1 anno di garanzia dal giorno di consegna del prodotto ai sensi del combinato disposto del Codice del Consumo, all’art. 134 comma 2 e del Codice Civile all’art. 1495 comma 3.

Nella compravendita di prodotti tra due professionisti, nonostante i prodotti siano beni destinati ai consumatori, i termini di denuncia dei vizi e delle difformità del prodotto sono molto ristretti. Il merchant – venditore finale – ha un termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio di conformità. L’azione si prescrive nel termine di 1 anno dalla consegna del bene.

Tutele per il venditore

Regresso nei confronti del Produttore

Il venditore finale, quando è  responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di  conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione di una persona  nell’ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale  distributiva, inclusa l’omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con  elementi digitali a norma dell’articolo 130, comma 2, ha diritto di regresso  nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di  transazioni commerciali. 

Così come, il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal  consumatore può agire in regresso, entro 1 anno dall’esecuzione della  prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili della medesima catena distributiva per  ottenere la reintegrazione di quanto pagato. 

Tutele nei confronti del Consumatore

Se in caso di bene digitale, il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti  forniti, il venditore non è responsabile per qualsiasi  difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento  pertinente, a condizione che il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze della mancata  installazione dello stesso da parte del consumatore, oppure che la mancata, o  errata, installazione dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia  dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al  consumatore.

Non vi è altresì responsabilità del venditore se, al momento della conclusione del contratto di  vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una  caratteristica particolare del bene si discosta dai requisiti oggettivi di  conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e  separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del  contratto di vendita.

In caso di difetto di conformità del bene, il  consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una  riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto, ma il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e  la sostituzione sono impossibili, o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati.

Il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al  ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto  di aver restituito o spedito il bene.

A cura di

dr. Carlo Maria Venturi, DPO e Ufficio Legale