La garanzia legale è quella a cui ha diritto l’acquirente della durata di due anni e che può far rivalere sul venditore in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.
Accanto alla garanzia legale, il Codice del Consumo si preoccupa anche di indicare i contenuti minimi della garanzia convenzionale ulteriore: con essa il venditore e/o il produttore assumono obblighi aggiuntivi nei confronti del consumatore, ma sempre senza costi ulteriori (per intendersi è quella che il produttore di un’auto può concedere all’acquirente: “5 anni o 200 mila chilometri”).
Si tenga presente che il venditore, anche in presenza di tale tipo di garanzia convenzionale, rimane sempre vincolato alla garanzia legale biennale del Codice del Consumo. Insomma la garanzia convenzionale è del tutto facoltativa, in quanto è rimessa alla scelta del venditore, ma una volta pubblicizzata risulta vincolante.
La garanzia convenzionale può prevedere servizi aggiuntivi per il consumatore, come ad esempio la riparazione a domicilio del bene o la consegna dell’auto sostitutiva in caso di riparazione; può essere anche più ampia dal punto di vista temporale.
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