Principali adeguamenti sul tema della Garanzia Legale in UE

PREMESSA

Il tema della Garanzia legale nei Paesi membri della UE deriva da normative che nella maggioranza dei casi risalgono ai primi anni del millennio e che perciò non tengono in considerazione le più recenti evoluzioni tecnologiche e le incrementate sensibilità etiche del cittadino-consumatore.

Per fornire una risposta alle nuove condizioni a contorno, la UE ha emesso due nuove Direttive, la  n° 770 e 771 del 2019, che stanno portando i Paesi membri ad adeguarsi progressivamente ad esse. Alcuni Paesi hanno dimostrato un maggiore sensibilità, tra cui l’Italia e hanno adeguato la propria normativa già dal primo gennaio 2022, in alcuni casi incrementando anche i termini minimi stabiliti in sede europea, come ad esempio nel caso di Portogallo e Spagna.

Per riassumere i cambiamenti normativi avvenuti e fornire un quadro di sintesi delle novità sul tema della Garanzia legale, Garanteasy fa seguito ai materiali pubblicati lo scorso anno, relativamente alla normativa italiana, pubblicando un nuovo articolo sulle principali novità a livello continentale e un sintetico richiamo alla disciplina delle principali aree commerciali del mondo. Il documento è volontariamente non esaustivo, ma è in grado di fornire un’immagine comparativa tra le diverse interpretazioni della funzione della Garanzia legale.

INQUADRAMENTO TEMATICO

Il tema della Garanzia Legale in Italia e negli altri Paesi membri dell’UE è stato negli ultimi 3 anni caratterizzato da importanti aggiornamenti, derivanti dal procedere delle innovazioni tecnologiche e dalle modifiche delle abitudini sociali. Tutte queste novità, tra cui per esempio l’affermarsi degli E-commerce e l’identificazione degli aggiornamenti software come prodotto a sé stante,  hanno evidenziato la necessità di un adeguamento delle normative comunitarie e conseguentemente quelle dei Paesi membri. Nella fattispecie le novità sono state introdotte in Italia mediante i D.lgs 170/2021, entrato in vigore il primo gennaio 2022, che modifica in maniera significativa il Codice del Consumo del 2006.

La nuova Norma introdotta ha come origine le Direttive UE del 2019, citate in premessa, che obbligano anche gli altri Paesi membri alla ricezione delle indicazioni minime ed eventualmente misure che possano essere anche più favorevoli ai Consumatori.

La conseguenza della operatività della citata Direttiva UE è stata l’introduzione delle novità in essa contenute, nelle normative dei primi Paesi UE che si sono attivati, sui quali cerchiamo di fare rapidamente il punto, nell’attesa che anche gli altri, che sono già al lavoro, adeguino le proprie normative.

I Paesi che hanno già introdotto gli adeguamenti sono, oltre all’Italia, anche la GERMANIA, l’AUSTRIA, la FRANCIA, il PORTOGALLO, la SPAGNA, la cui normativa è già in vigore e la SLOVENIA in cui la nuova normativa entrerà in vigore il 26 gennaio 2023. Ora vedremo come questi Paesi hanno adeguato le normative sulla Garanzia a favore dei Consumatori. Occorre premettere che la normativa cambia sia per i beni immobili, sia per i beni mobili, ma noi in questa sede ci occuperemo solo di quest’ultima categoria, in quanto legata al mondo del consumo e alle problematiche tipiche della garanzia legale connessa a beni materiali e servizi digitali. E’ necessario premettere anche che in tutti i Paesi citati, la nuova normativa riguarda solo i contratti di vendita conclusi dopo l’entrata in vigore delle nuove Norme, mentre rimane in vigore la precedente normativa per quelli precedenti, almeno fino alla scadenza delle singole garanzie sugli acquisti fatti in precedenza.

DURATA DELLA GARANZIA LEGALE PER I BENI NUOVI E RICONDIZIONATI

La durata della Garanzia Legale rimane fissata a 2 anni in ITALIA, GERMANIA, FRANCIA e AUSTRIA, mentre cresce fino a 3 anni in PORTOGALLO e SPAGNA che in questa maniera vogliono rafforzare la protezione dei Consumatori. Il PORTOGALLO poi ha introdotto un principio unico, per il quale i beni ricondizionati, come ad esempio smartphone o laptop che vengono venduti come pari al nuovo, sono da equipararsi in tutto e per tutto al nuovo e perciò devono avere una garanzia di 3 anni come appunto i beni nuovi. 

La Direttiva UE consente infatti di diversificare tra beni usati e ricondizionati “pari al nuovo”, definizione introdotta dalle aziende che si sono specializzate in questa attività, che in effetti per le sue caratteristiche si differenzia decisamente dal commercio dei beni usati.

DURATA DELLA GARANZIA LEGALE SUI BENI USATI

Per quanto riguarda i beni usati, in ITALIA, GERMANIA, FRANCIA, AUSTRIA e SLOVENIA la durata della garanzia legale viene stabilita in minimo 1 anno e si può conseguire attraverso  diversa pattuizione delle parti, oppure l’inserimento di apposite clausole contrattuali che possono stabilire una durata superiore, ma mai inferiore. Diversamente dagli altri Paesi, in AUSTRIA si può diminuire ad un anno la durata solo attraverso la pattuizione tra parti, ma non attraverso l’inserimento di clausole contrattuali. Nel caso di SPAGNA e PORTOGALLO invece viene mantenuta la logica del favore per il Consumatore, per cui ad una Garanzia legale di 3 anni, ne corrisponde una per i beni usati aumentata ad 1 anno e mezzo.

INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA RELATIVA ALLA DENUNCIA DI NON CONFORMITA’

La normativa generale stabilisce che nei primi 6 mesi dalla consegna del bene, deve essere il Venditore a dimostrare che il bene era conforme, ma per facilitare il Consumatore, ITALIA, GERMANIA e AUSTRIA hanno portato questo limite ad 1 anno e la SPAGNA lo ha elevato a 2 trascorso il quale, l’onere della prova passa in carico al Consumatore.

DIRITTO DI RIFIUTO DEL BENE NON CONFORME

I normali mezzi di ripristino secondo la Normativa UE sono la Sostituzione, oppure la Riparazione, a scelta del consumatore, ma in PORTOGALLO E SLOVENIA è stato introdotto anche il diritto di Rifiuto del bene in caso di non conformità, con conseguente restituzione del prezzo pagato.

NORMATIVA GARANZIA LEGALE IN PAESI EUROPEI NON UE

La forza della UE nell’ambito del territorio continentale ha portato i Paesi che non sono membri ad elaborare una propria normativa sostanzialmente in linea con i principi comunitari, essendo i Paesi UE i principali partner commerciali.

Ricordiamo che ad esempio in tutto il REGNO UNITO, la cui normativa è precedente alla Brexit, il termine di durata della Garanzia Legale è di 6 anni, mentre in SCOZIA di 5 anni.

Nei Paesi continentali che non fanno parte della UE, come ad esempio SVIZZERA, LIECHTENSTEIN, SAN MARINO e ANDORRA, ma anche ISLANDA, NORVEGIA, SERBIA e ALBANIA, la normativa vigente è basata su principi coincidenti in linea generale con quelli dei Paesi UE, in ogni caso mai meno protettivi per il Consumatore, il che rende comunque possibili intensi scambi commerciali anche via E-commerce.

PANORAMA EXTRACONTINENTALE

Diverso discorso invece relativamente agli USA, (in cui non esiste l’obbligo di garanzia, ma generalmente i prodotti hanno una garanzia del produttore di 3 anni, perchè altrimenti i Consumatori americani non acquisterebbero il prodotto) il CANADA e il MESSICO, che qui non abbiamo tempo di approfondire, in cui la gestione delle garanzie è legata a principi diversi e ad accordi commerciali specifici tra cui il NAFTA.

In RUSSIA il sistema è molto particolare e prevede che la durata della garanzia del bene sia stabilita dal produttore in funzione della vita utile dell’oggetto e che ne sia responsabile tutta la filiera, Produttore, Venditore e Importatore, che se forniscono dati sbagliati, vengono perseguiti dalla Legge.

Il mondo commerciale di cui fa parte la CINA e tutto il Sud est asiatico non esprime chiaramente vicinanza ai principi dell’UE piuttosto che a quelli dei Paesi NAFTA, ma con estremo pragmatismo applica principi e costruisce normative che favoriscano relazioni commerciali corrette con il partner di turno. In questi Paesi la difesa del Consumatore è ancora in secondo piano rispetto alla protezione del sistema produttivo e commerciale.

CONCLUSIONI

Come appare evidente, la normativa sulla Garanzia Legale sta vivendo in tutta la UE un periodo di forte trasformazione dovuta alla crescita della consapevolezza dei diritti dei Consumatori e della affermazione del principio del “Favore nei confronti del Consumatore” che è stato introdotto a livello comunitario.

Questo movimento porterà tutti gli Stati membri ad adeguarsi nel giro di pochi anni per giungere ad una disciplina nazionale basata su principi condivisi, le cui uniche differenze saranno rappresentate da eventuali termini superiori di durata delle tempistiche a favore dei Consumatori. 

Al di fuori della UE i principi possono essere diversi, ma la necessità di un commercio sempre più globale rende lo sforzo dei vari Paesi rivolto principalmente alla rimozione degli ostacoli anche normativi. Gli scambi commerciali e come sempre il profitto, porteranno in questo campo alla progressiva cancellazione di barriere tecniche e culturali ancora esistenti.

Febbraio 2023

Garanteasy

Settore Legale

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