Tutela del diritto alla Garanzia Legale per il consumatore

Il procedimento di tutela per il consumatore

La tutela offerta al consumatore nel caso non venisse riconosciuto il suo diritto ad ottenere la garanzia legale ai sensi degli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo è regolata sia dallo stesso D.Lgs 206/2005 (“Cod. Cons.”) sia dalle leggi civilistiche.

Più in generale, la legge prevede diversi soggetti che tutelano il consumatore a seconda dell’ambito dell’illecito subito, in alternativa alle autorità giudiziarie ordinarie; infatti, nel caso di controversia sorta ai sensi del D.Lgs 196/2003 (“Legge Privacy” e del Nuovo Regolamento EU n. 679/2016 e della sua Norma di recepimento D.lgs. 101/2018.), l’autorità competente è individuata nel Garante per la Protezione dei Dati Personali; in ordine all’ambito delle comunicazioni, il consumatore potrà attivare il procedimento dinanzi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; ovvero in caso di controversie inerenti all’ambito delle assicurazioni, l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.[1]

Infine, in ambito di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole, conflitti di interesse e di tutela della concorrenza, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge sicuramente un ruolo primario.

L’attivazione dei procedimenti dinanzi all’AGCM avviene tramite segnalazioni che possono essere effettuate dal singolo consumatore, dalle associazioni di categoria, dalle forze di polizia o vigilanza a loro volta attivate dai singoli soggetti privati, ovvero d’ufficio.

Il Codice del Consumo, ai sensi dell’art. 141, prevede altresì una forma di composizione extragiudiziale della controversia sorta tra il consumatore ed il venditore.

La norma fa riferimento a qualsiasi strumento di giustizia alternativa, quali la negoziazione, la conciliazione, la mediazione, e la transazione, anche per via telematica. Si tratta di metodi di soluzione delle controversie tra venditore e consumatore in grado di fornire soluzioni veloci e flessibili, dal momento che il contenuto della decisione può essere atipico.

Queste forme di composizione delle controversie sono esperibili per la tutela di vari diritti del consumatore, con la sola eccezione dei diritti indisponibili, per i quali è necessario rivolgersi al giudice, in caso di conflitto.

La principale forma di risoluzione extragiudiziale di contese sulla Garanzia, per come si è sviluppata nel nuovo millennio è la Conciliazione Paritetica, (che ha origine dalla Legge delega n°9 del 2009) che dalla sua introduzione risolve circa il 50% delle richieste di conciliazione extragiudiziale e storicamente si conclude con un 77% di pronunciamenti a favore del Consumatore. Per utilizzare questo tipo di conciliazione occorre rivolgersi ad una Associazione di Consumatori, legata al Ministero da un Protocollo specifico per svolgere l’attività di Conciliazione Paritetica, che tra l’altro ha il vantaggio di essere gratuita.

La previsione del Codice del Consumo supera l’impostazione tradizionale che preferiva le procedure di conciliazione promosse e realizzate dalle Camere di Commercio. Infatti, oltre agli organismi di conciliazione camerali, le controversie possono essere decise da altri organi di composizione stragiudiziale, individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e informati ai principi dettati dall’Unione Europea relativi agli organi responsabili per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Il ricorso agli organismi di composizione extragiudiziale della controversia può essere previsto tra le clausole del contratto di vendita del bene. Il Codice del Consumo qualifica espressamente tali clausole come non vessatorie.

È, inoltre, importante, sottolineare che, per effetto dell’ultimo comma dell’art. 141 del Codice del Consumo, le procedure di composizione extragiudiziale delle controversie non si pongano in rapporto di alternatività rispetto alle procedure giudiziali. Il consumatore, indipendentemente dall’esito della procedura di composizione extragiudiziale, non può, infatti, essere privato del diritto di adire l’autorità giudiziaria.

In ultima analisi, è doveroso un cenno di riferimento alla normativa prevista con la modifica del Codice del Consumo, in merito dell’attivazione delle azioni collettive risarcitorie in vigore dal 1 gennaio 2010, in seguito all’approvazione della Legge Finanziaria, art. 2, comma 445.

Questa azione può essere esercitata per sanare gli illeciti commessi a partire dal 16 agosto 2009.

Essa consiste in un’azione collettiva, promossa da uno o più consumatori, che agiscono in nome proprio oppure dando mandato ad un’associazione di tutela dei diritti dei consumatori.

L’azione si promuove con ricorso presentato al tribunale da parte del consumatore, assistito da un legale.

Gli altri consumatori interessati, titolari di un diritto di contenuto identico ed omogeneo, possono aderire all’azione collettiva già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio di un legale. Resta salva la possibilità di promuovere un’azione individuale per la tutela dei propri diritti, ma questa soluzione impedisce di aderire alla azione collettiva.

L’azione collettiva risarcitoria può essere proposta da tutti quei consumatori che abbiano subito le conseguenze dannose di condotte o pratiche commerciali scorrette, che abbiano acquistato un prodotto dannoso o pericoloso oppure che si trovino nella stessa situazione di pregiudizio nei confronti di un’impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.

Questo tipo di azione risarcitoria si rivela molto vantaggiosa ed efficace nel caso in cui molte persone subiscono un danno di portata economicamente modesta: essa consente di abbattere i costi derivanti dall’esercizio dell’azione e permette al singolo consumatore di acquisire maggiore forza nei confronti delle grandi imprese. I procedimenti qui sopra analizzati, però, non interessano in particolar modo il consumatore al quale non è stata concessa la garanzia legale dal venditore; infatti, le problematiche relative alla tutela del consumatore riguardano soprattutto la possibilità per l’acquirente di far valere i propri diritti nel momento in cui non venissero riconosciuti dal venditore anche per somme esigue.

Infatti, la forma di tutela più immediata, e non onerosa, in questo caso per il consumatore si identifica con la denuncia alle forze di polizia, in particolar modo alla Guardia di Finanza la quale sulla segnalazione dell’illecito del soggetto interessato interverrà per cercare di porre rimedio all’inadempimento da parte del venditore.

In alternativa, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del professionista citando lo stesso dinanzi all’Autorità giudiziaria competente, Tribunale ovvero Giudice di Pace, con il fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita del bene di consumo. Questa soluzione comporta dei costi in capo al consumatore che, a seconda del valore della controversia possono essere più o meno onerosi, sia per quanto riguarda il dovuto incarico ad un legale che rappresenti lo stesso durante il giudizio, sia i costi “vivi” di accesso alla procedura civile.


[1] In ambito assicurativo, si segnala l’accavallamento della disciplina del Codice del Consumo e la disciplina del Codice delle Assicurazioni, di cui al D.Lgs 209/2005.