Differenze tra Garanzia Legale e Garanzia Convenzionale

Nuovo Codice del Consumo in vigore dal 1 Gennaio 2022

Definizione di GARANZIA LEGALE
È una forma di tutela a favore del consumatore prevista dal Codice del Consumo che attua la Direttiva comunitaria 1999/44/CE. Questa tutela si applica nel caso in cui il prodotto acquistato presenti un difetto di conformità. Dal 1 gennaio 2022 la normativa è cambiata con l’entrata in vigore del D.lgs 4 novembre 2021, n. 170 e questa informativa è aggiornata alle ultime novità normative.

Definizione di GARANZIA CONVENZIONALE o COMMERCIALE
La garanzia convenzionale è una forma di tutela del consumatore, aggiuntiva rispetto agli obblighi di legge, offerta volontariamente dal venditore o dal produttore e vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

L’obbligatorietà rende differenti i due tipi di garanzia: la garanzia legale è obbligatoria ai sensi di Legge ed obbliga il venditore ad intervenire per porre rimedio ai vizi di conformità del prodotto venduto; la garanzia convenzionale invece, dipende esclusivamente dalla eventuale volontà del produttore di offrire un servizio supplementare e dalla volontà del consumatore di accettare tale proposta.

Applicazione della garanzia legale

La tutela offerta dal Legislatore Europeo e nazionale riguarda qualsiasi bene di consumo oggetto di compravendita tra il consumatore ed il venditore, a prescindere dal metodo e la modalità con cui l’acquisto si è perfezionato; pertanto sono inclusi gli acquisti on-line, gli acquisti mediante televendita ovvero gli acquisti cosiddetti “porta-a-porta”.

Beneficiari della garanzia legale

La garanzia Legale spetta di diritto solo ai Consumatori che acquistano un prodotto per un uso personale mentre l’acquisto è per un uso professionale si applica la garanzia prevista dal Codice Civile. Un prodotto è, generalmente, considerato ad uso professionale se acquistato con fattura intestata a partita IVA.

Responsabile della garanzia legale

Il responsabile della fornitura della garanzia legale è in ogni caso il Venditore. Il Codice del Consumo impone al venditore di consegnare al consumatore prodotti conformi al contratto stipulato. Pertanto, in caso di difetto di conformità, il consumatore si deve rivolgere al venditore al fine di ottenere il ripristino della conformità del bene difettoso.

Durata della garanzia legale sui Beni Nuovi

La garanzia legale ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene oggetto del contratto d’acquisto.

Durata della garanzia legale sui Beni Usati

Nel caso dei prodotti usati, le parti possono concordare una durata più breve ma comunque non inferiore a 12 mesi.

Garanzia legale sui Beni Digitali

Al Venditore di beni materiali viene equiparato il venditore di beni digitali che perciò viene considerato garante per difetti di conformità anche relativi ad eventuali software che verranno forniti interconnessi all’hardware. La garanzia, però, è valida solo se il software viene venduto assieme all’hardware.

Obbligo di Aggiornamento del Software

Il venditore ha l’obbligo di tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti software disponibili, anche di sicurezza, al fine di mantenere la conformità dei prodotti con elementi digitali venduti, nonché a fornire tali aggiornamenti per un periodo che è variabile a seconda delle caratteristiche della fornitura. Questo obbligo, però, si applica solo se il software è stato venduto interconnesso all’hardware.
Se il consumatore non installa gli aggiornamenti software entro un termine congruo, il venditore non è responsabile per eventuali difetti di conformità, a condizione che abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e degli effetti della mancata installazione, e che la mancata o errata installazione non sia dovuta a carenze nelle istruzioni del venditore.
In caso di difetto di conformità riguardante il software, il professionista può essere esente da responsabilità qualora dimostri che l’ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici comunicati al consumatore prima della conclusione del contratto. In tal senso, il consumatore è obbligato a collaborare con il venditore per accertare la causa del difetto di conformità, a pena di inversione dell’onere della prova circa l’esistenza della non conformità.

Definizione di CONFORMITÀ
Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere requisiti sia oggettivi che soggettivi.

Requisiti SOGGETTIVI di conformità
corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
completo, ovvero, essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita;
aggiornato, ovvero essere fornito con gli aggiornamenti se previsto dal contratto di vendita o al corretto funzionamento del prodotto.

Requisiti OGGETTIVI di conformità
il bene deve essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
completo, quindi essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore.

Garanzia sull’INSTALLAZIONE
L’eventuale difetto di conformità che deriva dall’errata installazione del bene è considerato rilevante se:
l’installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità;
l’installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

Termine per la denuncia di un difetto

Il consumatore può segnalare il difetto in qualsiasi momento entro il termine di 26 mesi dalla data di consegna del prodotto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto, o lo ha occultato.

Prova valida per la garanzia legale

Per potere pretendere la garanzia occorre provare l’acquisto del bene, il venditore emette lo scontrino fiscale o fattura; cioè un documento che il venditore deve emettere e conservare obbligatoriamente e che indica le informazioni utili a risalire alla data di vendita ed il venditore. Il documento di vendita può essere sostituito anche da una copia  fotografica dello stesso, in quanto la legge non prevede che la garanzia legale venga fornita esclusivamente in caso di esibizione del documento originale stesso. Oltre ai documenti di vendita, in originale o copia, il consumatore può anche usare i dati delle ricevute effettuate con sistemi di pagamento elettronico come carte di credito e bancomat. Anche i documenti di consegna dei prodotti sono prove valide per la garanzia legale in quanto essa inizia proprio dalla data di consegna del bene.

RIPRISTINO della conformità
Il sistema dei rimedi è incentrato sul ripristino della conformità mediante diverse soluzioni che il legislatore concede alternativamente al consumatore: la sostituzione o la riparazione del bene. Tali operazioni devono essere concesse a titolo completamente gratuito, e tutte le spese necessarie per rimediare al danno subito dal consumatore devono essere, pertanto, sostenute interamente dal venditore. Il soggetto obbligato nei confronti del consumatore è esclusivamente il venditore diretto, il quale in seguito avrà la possibilità di agire mediante un’azione di regresso nei confronti del produttore e dei componenti della filiera commerciale.

ESCLUSIONI
Il ripristino delle condizioni di conformità del bene non può essere concesso dal venditore nei soli casi di prestazione sia oggettivamente impossibile ovvero, di eccessiva onerosità in capo allo stesso di porre rimedio alla non conformità del prodotto, nel quale caso il consumatore può chiedere il rimborso totale del prezzo pagato.

ONERE della PROVA del difetto
Se il difetto di conformità si manifesta entro 12 mesi dalla consegna del bene, si presume che si tratti di un difetto di fabbrica e, quindi, che fosse presente prima della consegna. Pertanto entro i primi 12 mesi è il venditore a dover dimostrare l’assenza del difetto e dunque l’originaria integrità del prodotto al momento della consegna. Al contrario, se il difetto di conformità si manifesta dopo i primi 12 mesi dalla consegna del bene è il consumatore che deve dimostrare che si tratta di un difetto di fabbrica presente prima della consegna.

Rimedi al difetto riscontrato

In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto.

RIPARAZIONE o SOSTITUZIONE
Il consumatore può scegliere tra riparazione o sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto:

  • del valore del bene;
  • dell’entità del difetto di conformità;
  • della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

La riparazione o la sostituzione devono essere effettuate:

  • senza spese;
  • entro un congruo periodo di tempo;
  • senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene.

Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.

RIDUZIONE del prezzo o RISOLUZIONE del contratto
Il consumatore invece ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita nel caso in cui:

  • il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni;
  • persista il difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
  • il difetto è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
  • il venditore ha dichiarato che non procederà al ripristino entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.
Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita:
il consumatore mette a disposizione il bene al venditore, a spese di quest’ultimo, e
il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.
Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova della lieve entità è a carico del venditore.

TERMINI entro cui va posto rimedio ad un difetto
Ogni soluzione deve essere attuata entro un congruo termine dalla richiesta e non deve arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

DURATA della garanzia dopo la riparazione o sostituzione
Questo aspetto non è stato regolamentato ma si può sicuramente affermare che sia in caso di riparazione che di sostituzione la durata della garanzia resta quella iniziale ovvero di 24 mesi dalla consegna del bene.

Caratteristiche della Garanzia Convenzionale o Commerciale

La garanzia convenzionale è offerta volontariamente dal produttore o dal venditore e vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l’intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli.

La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale deve essere redatta in un linguaggio semplice e comprensibile e comprende i seguenti elementi:

  • una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità – garanzia legale – nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
  • nome e indirizzo del garante;
  • la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
  • la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale;
  • le condizioni della garanzia convenzionale.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Il fatto che la garanzia non sia su supporto durevole non pregiudica l’efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante.

Definizione di SUPPORTO DUREVOLE
È considerato un supporto durevole ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. Su di esso dovranno essere riportate le garanzie convenzionali.

Definizione di GARANZIA SENZA SPESE
Alla garanzia legale viene associato il concetto di “Senza spese” che vien definito: “senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d’opera e di materiali”

CARATTERE IMPERATIVO delle disposizioni
Il Codice del Consumo stabilisce che è nullo qualunque patto che escluda o limiti, anche indirettamente, i diritti in tema di garanzia legale riconosciuti al consumatore. Allo stesso modo, è nulla ogni clausola contrattuale che, per mezzo del rinvio alla legislazione di paesi extracomunitari, abbia l’effetto di escludere la garanzia legale e non riconoscere al consumatore la tutela assicurata.

Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggiore tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni.

Neanche con il consenso del consumatore è possibile limitare la durata biennale della garanzia. Ne deriva l’assoluta inderogabilità e indisponibilità dei diritti attribuiti al consumatore dalle norme in tema di garanzia legale di conformità. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Per approfondimenti consultare le FAQ sul tema o il testo del Codice del Consumo