Domande e risposte sulle garanzie #2

Durante il seminario del 23 maggio “Le Garanzie Convenzionali dei produttori a confronto con la Garanzia Legale dei rivenditori” sono emerse varie domande, ecco le risposte ai principali quesiti:

I produttori che rendono visibili le condizioni di garanzia convenzionale solo dopo che il cliente finale lo ha registrato sul sito stanno violando il nuovo Codice del Consumo?
La dichiarazione di garanzia convenzionale va fornita al consumatore (su “supporto durevole”) “… al più tardi al momento della consegna del bene“ (art. 135 quinquies .2 Cod. Cons.). In effetti ai sensi dell’ art. 1376 cc la vendita di cose mobili non richiede particolari formalità ed avviene “per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato“ ossia per lo più tramite la consegna del prodotto da parte del venditore al compratore e specialmente il pagamento del prezzo. Pertanto la logica dell’art.135 quinquies. 2 Cod. Cons. è quella di rendere edotto il consumatore sui contenuti della garanzia prima e non dopo la consegna, ragione per cui fornire le informazioni obbligatorie per Legge al consumatore solo dopo la consegna e la registrazione del prodotto non è una pratica conforme al nuovo Codice del Consumo.

La validità della garanzia convenzionale è automatica oppure questa deve essere accettata dal consumatore?
le regole con cui una garanzia convenzionale può essere validata o attivata sono stabilite da chi offre tale garanzia e possono anche prevedere l’accettazione da parte del consumatore che può avvenire con varie modalità tra cui, ad esempio, la registrazione del prodotto.

Sono un consulente elettrodomestici e supporto i consumatori nel risparmiare soldi e migliorare prestazioni e durata degli Elettrodomestici e mi chiedevo se esiste il modo di far sapere ai consumatori quali sono i costi associate alle diverse garanzie prima dell’uscita del tecnico ovvero se i produttori siano obbligati a dichiararli e dove si trovino queste informazioni?
Il nuovo codice del consumo prevede che nel caso un produttore o importatore dichiari di voler offrire una garanzia convenzionale sui propri prodotti debba informare il cliente della procedura da seguire per richiedere assistenza in garanzia e a quali condizioni essa verrà erogata. Tra le condizioni vi dovrebbe essere anche indicato cosa dell’assistenza sia gratuita o a pagamento ma la normativa non specifica nel dettaglio cosa e come debba essere comunicato a tal proposito. Dalla ricerca che abbiamo condotto risulta che i brand che pubblicano sul loro sito le dichiarazioni di garanzia più complete questa informazione la diano quasi sempre.

Ho un dubbio riguardo la garanzia da applicare ai cosiddetti prodotti fondo di magazzino, che ogni tanto come service manager mi capita di dover trattare; anche in questo caso dobbiamo riconoscere, come produttori, la garanzia? Anche se si tratta di prodotti ormai obsoleti?
I fondi di magazzino sono a tutti gli effetti dei prodotti nuovi e se vengono venduti a dei clienti finali sono soggetti alla garanzia legale mentre se sono venduti a dei rivenditori no. Se, però, i prodotti hanno anche una garanzia convenzionale per il cliente finale che sia presente nella confezione o che fosse stata dichiarata dal produttore in qualche pubblicità allora anche questa garanzia deve essere erogata.

Sono un negoziante e non ho capito cosa devo fare in pratica per farmi rimborsare le spese per un prodotto difettoso dal fornitore?
E’ un tema che non ha delle regole precise di gestione ma, sicuramente, il negoziante deve conservare i documenti che dimostrino quali costi sono stati sostenuti per porre rimedio al difetto di conformità, deve identificare chi è il responsabile del difetto, ed, entro 12 mesi dalla data in cui è stato risolto il problema, deve richiedere al responsabile di rimborsare i costi sostenuti, sia che il responsabile individuato sia persona fisica o un’azienda: Nel caso il fornitore non effettui il rimborso bisogna valutare se sia il caso di rivolgersi ad un tribunale civile.

In qualità di distributore ricambi il nostro cliente tipo è un tecnico riparatore di settore che esegue service su elettrodomestici/elettronica. Trattandosi di un rapporto commerciale tra aziende quali sono le normative che regolamentano la garanzia sui pezzi di ricambio?
La garanzia convenzionale è sempre e solo volontaria anche se applicata a dei pezzi di ricambi. Nei rapporti tra aziende se non ci sono accordi diversi, che escludano o limitino la garanzia convenzionale se presente (accordi sempre validi, salvo il caso in cui, come previsto dall’ art. 1490 cc,  il venditore abbia in malafede sottaciuto i vizi della cosa venduta) si deve applicare la garanzia legale prevista dagli artt. 1494 e seguenti del cc. che ha la durata di 1 anno dalla consegna. La garanzia legale è soggetta ad un periodo di decadenza di 8 gg dalla scoperta e prevede la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo o una sua riduzione, a scelta del compratore.

Quali sono le tutele che ha il fornitore del pezzo di ricambio in caso sia danneggiato dal tecnico o dal cliente che effettua la riparazione?
La garanzia legale non copre i danni accidentali quindi il fornitore non è tenuto ad intervenire in tale circostanza.

In qualità di fornitori dei pezzi di ricambio possiamo chiamarci fuori per quanto riguarda gli obblighi di garanzia che il tecnico ha verso il proprio cliente finale?
Chiunque fornisca il ricambio al riparatore non ha alcun rapporto diretto con il cliente finale destinatario della riparazione e pertanto non ha alcun obbligo di garanzia nei suoi confronti,  né responsabilità per il lavoro effettuato dal riparatore. Ma il riparatore che abbia subito un danno a causa del pezzo di ricambio difettoso può rivalersi civilmente sul fornitore quando ha le prove che il danno sia derivato dal pezzo di ricambio non conforme.

In caso di sostituzione di un ricambio in quanto difettoso ed ancora in garanzia, la garanzia sul pezzo di ricambio continua a decorrere dalla prima data di consegna? Oppure riparte dalla data di sostituzione?
Nel caso si tratti di garanzia legale il tema è oggetto di interpretazioni diverse in quanto la normativa non lo chiarisce. Vi sono interpretazioni dei giuristi per cui resta valida la durata residua della garanzia iniziale ed altre che, invece, privilegiano l’ipotesi più favorevole al cliente per cui la garanzia riparte dalla data di sostituzione. Nel caso la garanzia sia invece di tipo convenzionale le regole da applicare sono quelle previste nella dichiarazione di chi la offre. Nella maggioranza delle garanzia convenzionali che abbiamo analizzato la garanzia convenzionale continua a decorrere dalla data iniziale.

Hai altri dubbi? Chiedi ai nostri esperti, scrivi a supporto@garanteasy.com

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