Commento alle sanzioni della AGCM

In seguito a diverse segnalazioni ricevute dai consumatori, l’Autorità Garante per la Comunicazione per il Mercato ha provveduto ad avviare l’istruttoria per verificare il comportamento delle ben note società di distribuzione.

Ciò che emerge dalle sanzioni emesse dalla AGCM riflette la prassi di molti negozianti, o come dimostrato, di grandi società di distribuzione di beni di consumo, che cozza completamente con quanto regolato il Codice del Consumo. Non solo non veniva concessa la garanzia legale ai sensi del Codice del Consumo, bensì in alcuni casi veniva addirittura indicata un’erronea applicazione delle disposizioni di legge. Questo sottolinea come la prassi dei venditori, sia che questi siano grandi società che piccoli negozianti, sia ben lontana dalle tutele garantite ai consumatori. Le sanzioni comminate alle cinque società di distribuzione condanna le stesse all’adempimento di alcuni impegni indicati dall’Autorità. Questo al fine di migliorare il comportamento tenuto sino ad ora nella vendita dei prodotti, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore.

Le sanzioni previste dall’AGCM per le società:

1. esposizione nei punti di vendita di una nota informativa;

2. messa a disposizione dei venditori di volantini esplicativi dei diritti e della tutela ai sensi del Codice del Consumo;

3. informare il consumatore in merito al diritto di recesso e alla garanzia legale su i relativi siti internet;

4. predisposizione di un modulo per richiedere la garanzia legale da parte del consumatore;

5. costituzione di un archivio informatico per il controllo delle richieste di garanzia legale e il controllo delle tempistiche per ottenere la riparazione e/o sostituzione;

6. assicurare la garanzia legale a prescindere dalle garanzia convenzionali sottoscritte dallo stesso consumatore;

La garanzia legale, è bene ripeterlo, vale per due anni dal giorno della consegna; il consumatore ha due mesi di tempo dal momento della scoperta del difetto per richiedere al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene. La sostituzione ovvero la riparazione devono essere richiesti al venditore, il quale non può rifiutarsi di concedere tale servizio, se sussistono i requisiti disposti dal Codice del Consumo (la difformità del bene deve essere dovuta ad un errore o guasto di produzione, non può essere richiesta la garanzia per usura o rottura). Garanzia Negata ®

 

Altri articoli recenti

Sigillo di Completezza: differenziati con la Garanzia COMPLETA e TRASPARENTE

AGCM: sanzione contro Mondo Convenienza

Criticità della nuova Garanzia Legale – Seminario e tavola rotonda

AGCM: sanzione contro Mondo Convenienza

Finalmente puoi esprimere la tua opinione sull’assistenza in garanzia