Dalla parte del negoziante

Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte dei negozianti in cui lamentavano le loro difficoltà nel ricevere supporto da parte del produttore. Abbiamo cosi riassunto in pochi punti quali sono i diritti che un negoziante può esercitare nei confronti del produttore.

Termini di garanzia del produttore.

Il produttore che perfeziona la vendita di beni destinati ai consumatori con un altro professionista ovvero venditore finale è vincolato a garantire un anno di garanzia dal giorno di consegna del prodotto ai sensi degli articoli 1490 e 1494 del codice civile.

Nella compravendita di prodotti tra due professionisti (leggasi tra due soggetti giuridici) si applica infatti il codice civile e non il codice del consumo nonostante i prodotti siano beni destinati ai consumatori e i termini di denunzia dei vizi e delle difformità del prodotto sono molto ristretti. Il legislatore ai sensi della disciplina civilistica ha presto un termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio e di un anno dalla consegna del bene per poter agire nei confronti della propria controparte nella compravendita di prodotti (o di qualsiasi altro bene).

Difatti, l’applicazione del Codice del Consumo si applica esclusivamente tra il venditore finale ed il consumatore.

Però, a tutela del venditore finale, il legislatore ha previsto la possibilità per lo stesso di agire nei confronti del produttore per richiedere il rimborso di tutti i costi sostenuti nella concessione dei sistemi rimediali previsti ai sensi dell’art. 128 – 13° del Codice del Consumo.

Per la precisione, l’articolo 131 del Codice del Consumo afferma che “il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regressosalvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.”

Tale azione deve essere esercitata entro un anno dall’esecuzione della prestazione e in questo il venditore finale ha la possibilità di farsi riconoscere i costi sostenuti a causa dei danni che viziavano i beni del produttore e/o dell’ultimo venditore della catena distributiva. Difatti, il venditore finale può rivalersi nei confronti del distributore il quale a sua volta potrà rivalersi nei confronti del produttore.

E’ da rilevare che il Codice del Consumo prevede la rinuncia e/o il patto contrario alla predetta normativa, pertanto è una clausola che può essere concordata tra le parti.

Dovrebbero rientrare pertanto anche i costi sostenuti dal venditore finale al fine di agevolare il servizio post-vendita quale ad esempio i costi di spedizione dei prodotti.

Numero a pagamento.

I sistemi rimediali concessi in qualsiasi forma e/o modalità si presumono gratuiti.

Pertanto anche l’addebito al consumatore di qualsiasi importo per ricevere l’assistenza è contram legem. In tal caso, il venditore finale / produttore che permette di accedere ai seriviz post-vendita ai sensi della garanzia legale così come regolata dal Codice del Consumo può essere segnalato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di segnalare una scorrettezza ed un costo del tutto illegittimo.

Per precisione, l’articolo 130 recita che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene […]”; di conseguenza, l’addebito del costo di una chiamata a pagamento (oltre, le normali tariffe urbane ed extraurbane) è considerata una pratica non conforme alle disposizioni dettate dal Codice del Consumo.

 

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